Atti di concessione

Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 2 – Art. 27 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari



  1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

    a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

    b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;

    c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;

    d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

    e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;

    f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

sede

Via Parco del Lauro, 119 – 70044 Polignano a Mare (BA) – ITALY

orari

Dal mercoledì alla domenica
dalle 10:00 / 13:00
alle 16:00 / 20:00
Ultimi Ingressi: 12:30 e 19:30.

È possibile prenotare visite guidate all’indirizzo info@fondazionepascali.it e segreteria@fondazionepascali.it